Categoria: Polizia Giudiziaria

21 Gen

Polizia Giudiziaria Metodo Mafioso

La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.2137 del 19/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2137PEN), udienza del 14/10/2022, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

11 Gen

Polizia Giudiziaria: Criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia

Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale. Ed, infatti, mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l’agente eserciti genericamente una azione intimidatoria – trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione – la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un “quid pluris”, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante. (Sez. 5, n. 2492 del 31/01/1991, Rv. 186479). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.505 del 10/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:505PEN), udienza del 13/10/2022, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

21 Dic

Polizia Giudiziaria : I filmati estrapolati dai social e riportati in annotazioni di pg sono utilizzabili

Sul punto la Corte di appello ha offerto una risposta corretta, sottolineando che si trattava di un filmato estratto dal web – estratto dal portale Youtube, come riferito dal teste Brugnone -, pacificamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. e legittimamente utilizzabile, trattandosi di videoregistrazione effettuata da privato in luogo pubblico. Ed infatti, le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che, in ragione del luogo in cui le riprese sono state effettuate, non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787; Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267): ne deriva che i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345); peraltro, in caso di mancata produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, Di Benedetto, Rv, 268787). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.47152 del 13/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47152PEN), udienza del 18/10/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore CRISCUOLO ANNA

29 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 495 cp False dichiarazioni sulla propria identità

Si è affermato che integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire 2 »9 al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Nella fattispecie, è indubbio che la dichiarazione delle generalità fosse destinata alla formazione di un atto pubblico, nell’ambito dell’attività di controllo della polizia. Ed invero, appare del tutto irrilevante insistere sulla circostanza che, “al momento” della richiesta di generalità formulata dalle forze di polizia, la dichiarazione del ricorrente non fosse destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico. Infatti, è considerazione comune, che non soffre smentite, quella che considera come ogni controllo di polizia sfoci nella redazione di un atto pubblico, quantomeno che attesti con verbale le operazioni compiute ovvero annoti il controllo ed i dati nominativi di colui il quale vi sia stato sottoposto. Anche sotto collegato, ma distinto profilo, è pacifico convincimento interpretativo ritenere che integri il reato di cui all’art. 495 cod. pen. – e non il meno grave e residuale reato di cui all’art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio – la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n.47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.44209 del 21/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44209PEN), udienza del 29/09/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore BRANCACCIO MATILDE

16 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 628 e 110 cp Rapina in concorso anche se la violenza  o la minaccia è posta in essere da uno solo dei rei.

Per consolidata giurisprudenza, l’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità costituisce il diverso reato di rapina quale logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016 Di Pasquale, Rv. 268564; nello stesso senso, Sez. 2, n. 32644 del 18/06/2013, Alic, Rv. 256841; Sez. 2, n. 49443 del 03/01/2018, Jamarishvili, Rv. 274467) Non è  necessario che il……….. non avesse “voluto” la realizzazione del reato più grave, essendo sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, nella specie agevolmente presumibile, in relazione ai principi dell’id quod plerumque accidit e sulla base delle circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificata la sottrazione, circostanze che rendevano altamente probabile l’intervento di vigilanti o delle Forze dell’Ordine e non essendo in alcun modo provata un’inequivoca dissociazione da parte del ricorrente alle condotte del suo complice: il ricorrente, pertanto, quand’anche non avesse in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto tranquillamente rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.43424 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43424PEN), udienza del 28/09/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore PELLEGRINO ANDREA

13 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 455 cp Spendita di monete false

Le ragioni in forza delle quali ha ritenuto la falsità in esame non immediatamente riconoscibile evidenziando, in particolare, come l’accertamento tecnico demandato a un esperto di falsi documentali fosse stato disposto proprio per accertare con sicurezza la falsità delle banconote, dato che la semplice visione delle stesse non risultava sufficiente – “per una persona non in possesso di specifiche competenze” a “apprezzarne immediatamente la falsità all’esito della semplice visione” (p. 1 dei “motivi della decisione”). Inoltre, e con riguardo all’invocata tesi del reato impossibile, la difesa ha altresì mancato di confrontarsi con principi di diritto enunciati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di falso documentale anzitutto, ai fini dell’esclusione della punibilità – ai sensi dell’art. 49 c.p. – per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice occorre che la difformità dell’atto appaia immediatamente evincibile dalla mera disamina dello stesso e sia talmente tanto manifesta da essere riconoscibile da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, sent. n. 10331 del 24.01.2019 – dep. 08.03.2019, Rv. 276244; Sez. 5, sent. n. 27310 del 11.02.2019 – dep. 19.06.2019, Rv. 276639; da ultimo, Sez. 5, n. 34730 del 21/06/2022, Bouharb) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.42867 del 10/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:42867PEN), udienza del 11/10/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore BIFULCO DANIELA

29 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 615 ter cp Accesso abusivo SDI

Il punto nevralgico del ricorso concerne la riconducibilità del fatto in contestazione nell’alveo precettivo dell’art. 615-ter cod. pen. nonché i rapporti di tale figura criminosa con il reato di cui all’art. 12 legge n. 121 del 1981 (primo, secondo e quarto motivo). Tutte le censure, sollevate al riguardo, sono infondate. 2.1. Il delitto punito dall’art. 615-ter cod. pen. ha fatto registrare due successivi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la sentenza Casani (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv 251269) e la sentenza Savrese (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061). 2.1.1. La sentenza Casani ha affermato che: «Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema». La sentenza Savarese, pronunciandosi in un’ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), ha precisato che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita». La sentenza Savarese rimedita e corregge parzialmente la sentenza Casani, cogliendo il momento essenziale della fattispecie delittuosa in rassegna nello sviamento di potere da parte del pubblico funzionario. Ha stabilito, quindi, che i pubblici dipendenti — i quali, in tale veste, dispongono delle autorizzazioni e delle relative credenziali per operare sui registri pubblici informatizzati — soggiacciono sia all’obbligo di osservare le diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia al dovere di eseguire sui sistemi quelle sole attività in diretta connessione con l’assolvimento della propria funzione. Ne conseguono l’illiceità e l’abusività di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con tali obiettivi, manifestandosi, in tal modo, la «ontologica incompatibilità» dell’accesso al sistema informatico, connaturata a un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.38152 del 10/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38152PEN), udienza del 08/09/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA

7 Ott

Polizia Giudiziaria : Calunnia

Per la configurabilità del reato di calunnia — che è reato di pericolo — non è richiesto l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, bastando che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, sicché soltanto nel caso di un’accusa priva di serietà per l’assurdità o inverosimiglianza dei suoi contenuti, tali da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato prospettato, sussiste l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Matera, Rv. 248079). Anche Il termine «denuncia» ul:ilizzato dall’art.368 cod. pen. va inteso come informazione idonea a attivare un procedimento penale (Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498) e non è richiesta una denunzia in senso formale contenente l’addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, Di Miceli, Rv. 278724; Sez. 6, n. 6574 del 02/03/1999, dep. 2000, Paparella, Rv. 217100; Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell’Olmo, Rv. 208818) Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.35626 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35626PEN), udienza del 07/06/2022, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore COSTANZO ANGELO

3 Ott

Polizia Giudiziaria : Stranieri favoreggiamento

Si è affermato in quella pronuncia che «…integra il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale il compimento di atti diretti al trasferimento sul territorio nazionale di soggetti, domiciliati o dimoranti all’estero, non aventi titolo per soggiornare stabilmente sul predetto territorio, sicché il reato è configurabile anche con riferimento ad un ingresso inizialmente regolare, perché formalmente avvenuto, ad esempio, per motivi turistici (e accompagnato, se del caso, dal relativo visto), ma in realtà finalizzato, ab initio, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 15531 del 5/2/2020, Gozzoli, Rv. 278979; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Martinez Sanchez, Rv. 258349; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120). Integra, invece, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale il compimento di atti, solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, perché protrattasi oltre lo spirare del termine del soggiorno) dello straniero nello Stato. In particolare, dà luogo a quest’ultimo reato la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991)».

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.35329 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35329PEN), udienza del 21/04/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CASA FILIPPO

8 Set

Polizia Giudiziaria: Perizia Grafica

Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte, in tema di perizia grafica, ha affermato come: – ai fini dell’esecuzione della perizia grafica, non è indispensabile il documento originale che si suppone falsificato, potendo essa effettuarsi anche su una copia fotostatica di tale documento (Sez. 4, n. 29080 del 27/03/2018, Bellitto, Rv. 272962); – in tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall’imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui, comunque, attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272574); – la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l’esame diretto della grafia addebitata all’imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.32600 del 05/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32600PEN), udienza del 01/07/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO