Autore: Elio

11 Lug

Furto : Art. 625 cp   Fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o utilità è procedibile d’ufficio

L’art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all’articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Dunque, il furto aggravato dall’esposizione a pubblica fede è oggi procedibile a querela, ma non lo è il furto cui acceda un’altra delle circostanze aggravanti previste dal numero 7 del citato art. 625 cod. pen., come appunto quella dell’essere le cose destinate a pubblico servizio o utilità, aggravante contestata nel caso di specie Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24846 del 08/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24846PEN), udienza del 28/04/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore SGUBBI VINCENZO

11 Lug

Penale : Querela negozio giuridico

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente per la sua validità che il querelante formuli l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479); difatti, «occorre muovere dalla considerazione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell’interpretazione dei negozi giuridici. Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l’intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884)», in quanto «in base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all’autorità procedente la sicura 2 (f individuazione del fatto-reato» (Sez. 4, n. 8486/2022, cit.). Tanto più che, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 – dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24833 del 08/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24833PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

4 Lug

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265);

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.23441 del 29/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23441PEN), udienza del 02/05/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PELLEGRINO ANDREA

4 Lug

Misure di prevenzione : Daspo

Il provvedimento del Questore indica nel A.A. colui che in occasione di una competizione sportiva ufficiale ha acceso una “torcia illuminante”, ricevuta da altro tifoso. L’art. 6-ter L. 402/1989 indica, a mero titolo esemplificativo, “razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile”, locuzione con cui devono intendersi “fuochi artificiali o oggetti analoghi” (Sez. 3, n. 1988 dell’08/10/2014, Pinto, n. m.). La “torcia illuminante” (o “fumogeno”) costituisce quindi uno degli “artifizi pirotecnici” chiaramente utilizzabili, ai sensi degli artt. 6-bis e 6-ter della L. n. 401 del 1989, per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Una risalente pronuncia (Sez. 3, n. 29078 del 04/04/2002, Cini, Rv. 222037 – 01), aveva stabilito che “la semplice denuncia per il reato di cui all’art. 650 c.p., per essere stato trovato in possesso di un “fumogeno”, non può giustificare l’emissione del provvedimento del questore a norma dell’art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall’art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti”. Tuttavia, se è vero che l’art. 6-bis prevede quale condotta punibile quella di chi “lancia o utilizza, in mode da creare un concreto pericolo per le persone” gli oggetti di cui sopra, ìl successivo 6-ter (introdotto dalla I.n. 88 del 24/04/2003, conversione del D.L. n. 28 del 24/02/2003, quindi in epoca successiva alla pronuncia testè riportata) sanziona quella di chi di tali oggetti “è trovato in possesso”. Non vi è dubbio pertanto che, almeno ai sensi dell’art. 6-ter, la condotta contestata al A.A. risulti tra quelle vietate in occasione di competizioni sportive.

Sussistevano quindi pienamente i presupposti per l’emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/06/2023) 23-06-2023, n. 27482

4 Lug

Penale : Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Favoreggiamento Immigrazione

Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso” (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421). L’orientamento della giurisprudenza di legittimità può dirsi consolidato, nell’affermare anche che “per la configurazione dei reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regoiarizzazione deiia ioro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante ii rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato” (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434, pronunciata in un caso inerente ad attività propedeutiche rispetto a pratiche di regoiarizzazione di lavoratori stranieri, in relazione ai quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro; in senso analogo, si veda Sez. 1, n. 2934 del 11/10/2013 dep. 2014, Riu, Rv. 258387).  La decisione assunta dalla Corte territoriale si appalesa quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. i., n. 45210 ciei 15/10/202.1, Pitt, n. m.; Sez. i, n. JJ3L9 del 21/04/2022, n. m.), che ritiene sussistente un rapporto di alternatività tra le fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini non appartenenti all’Unione Europea e di favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Secondo ia costante giurisprudenza di legittimità, ii reato de quo è configurabile, in presenza del compimento di atti solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), che siano volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, in quanto protrattasi oltre lo spirare del termine legittimato da un regolare permesso di soggiorno) dello straniero nello Stato. Integra la fattispecie tipica ora in esame, quindi, ia condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere ii rilascio o ii rinnovo dei permesso di soggiorno (Sez. i, n. 12748 dei 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30/03/2023) 28-06-2023, n. 28203

4 Lug

Armi : Art. 4 L 110/75 Coltello

Il coltello a serramanico, ove non presenti i requisiti dell’arma propria ex art.699 cod. pen. (punta acuta e della lama a due tagli) ovvero dell’arma impropria ex art. 4, primo comma, legge n. 110 del 1975 (sistema di blocco della lama), deve qualificarsi come strumento atto a offendere ai sensi dell’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo» (cfr. Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24491 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24491PEN), udienza del 19/04/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

4 Lug

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp  Rapina impropria consumata

Si configura una rapina impropria consumata (e non soltanto tentata) quando l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui e – se del caso, ma non necessariamente – l’impossessamento, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res o l’impunità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, in. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24491 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24491PEN), udienza del 19/04/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

29 Giu

Codice della strada : Art 116 cds Recidiva nel biennio

Ai fini dell’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 – dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701). Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di “recidiva nel biennio” che è stata formulata per l’identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401). Tale impostazione merita di essere confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui “Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. In tal senso il ‘nuovo’ reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.25824 del 15/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25824PEN), udienza del 23/05/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CIRESE MARINA

29 Giu

Violenza : Danneggiamento esposizione fede pubblica procedibile d ufficio

La rottura del lunotto è stata posta in essere mentre l’autovettura del querelante si trovava in sosta nella pubblica via con conseguente consumazione del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635, commi primo e secondo, ipotesi n. 1 cod. pen., reato che non rientra nell’elenco dei reati depenalizzati dal d.l.gs. 7/2016 ed è procedibile di ufficio anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25272 del 12/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25272PEN), udienza del 23/02/2023, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore CERSOSIMO EMANUELE

29 Giu

Forze dell’ordine : Art. 382 cpp  Flagranza Reato

In alcune tra le più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità la quasi flagranza che legittima l’arresto è stata abbinata alla diretta percezione da parte della polizia giudiziaria degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima” (cfr. Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 -01; Sez. 4 n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683 -01).

Del resto, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210 -01). Deve ribadirsi, pertanto, anche nella fattispecie in esame, che, in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (cfr. Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukigi, Rv. 271683; nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360). Detto altrimenti, in tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (Sez. 6, n. 25331 del 19/5/2021, P., Rv. 281749, in una fattispecie che dimostra come le valutazioni sulla “quasi flagranza” possano variare molto tra loro, assecondando le diverse sfumature nelle quali si svolgono le diverse vicende concrete). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.25096 del 09/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25096PEN), udienza del 17/03/2023, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore BRANCACCIO MATILDE