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6 Nov
3 Nov

Penale : Art. 625 Esposizione pubblica fede

In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5778 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5778PEN), udienza del 12/11/2020, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore DOVERE SALVATORE 

3 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 635 e 624 Danneggiamento e furto con violenza sulle cose differenze

Giova ricordare che, in ordine al rapporto tra danneggiamento e furto con violenza sulle cose, nella giurisprudenza di questa Corte si è dato rilievo al finalismo della condotta (Sez. 6, n. 40351 del 19/09/2001 Rv. 220313) poiché i due reati si distinguono, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma, appunto, per la finalità della condotta. Occorre, quindi, valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della res o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275491). 2.1. Nel caso di specie, come premesso, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato agì, impossessandosi della macchina fotografica con l’intento di sottrarla al legittimo possessore onde impedirle di usarla; il danneggiamento fu solo successivo.3. Del pari infondato è il rilievo difensivo con cui si lamenta la carenza del dolo specifico, sostenendosi la mancanza del fine di lucro. Premesso che questo Collegio ritiene che anche la volontà dell’imputato di impedire alla persona offesa di continuare a scattare fotografie, manifestatasi con l’impossessamento della macchina, integra il fine di profitto, e, quindi, il dolo specifico richiesto dall’art. 624 cod. pen. ( se2 II, n. 3675 del 22/03/200   Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.4304 del 03/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4304PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA 

3 Nov

Armi : La natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che non sia attualmente funzionante

La questione relativa al cattivo funzionamento dell’arma legato alla vetustà della sua costruzione, ipotizzato dalla difesa solo in termini esplorativi, è stata adeguatamente risolta dalla sentenza impugnata con argomentazioni in fatto non censurabili in sede di legittimità; in particolare, valorizzando le condizioni in cui si trovava la pistola al momento del rinvenimento ovvero con il caricatore inserito dotato di tre cartucce e, soprattutto con tutte le componenti necessarie a consentirne il normale impiego, circostanza quest’ultima che depone in modo inequivoco quanto meno per la immediata e pronta riparabilità degli eventuali difetti ove, eventualmente, esistenti (secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità «la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità»; cfr. Sez. 1, n. 16638 del 27/3/2013 fr.–>e3 3,Rv. 255686).  Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1821818218del 02/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18218PEN)2019,udienza del 06/03/2019,Presidente MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA Relatore ALIFFI FRANCESCO 

3 Nov

Armi : Il delitto di porto illegale di armi non sempre assorbe quello di detenzione

Il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta dall’agente: in mancanza di una specifica deduzione da parte dell’imputato in ordine alla concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto a effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 6 n. 46778 del 9/07/2015, Rv. 265489; Sez. 1 n. 18410 del 9/04/2013, Rv. 255687). E’ stato così chiarito che l’assorbimento della detenzione nel porto, che può verificarsi nel solo caso in cui si riscontri una piena coincidenza temporale tra le due condotte, costituisce un’ipotesi residuale e non rispondente, in linea di fatto, all’id quod plerumque accidit, poiché è normale che l’agente acquisti prima la disponibilità dell’arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sé, con la conseguenza che solo l’acquisita prova del contrario può giustificare l’assorbimento, senza che si configuri – sul punto – alcun onere probatorio, incompatibile col sistema processuale, a carico dell’imputato, gravando su quest’ultimo un mero onere di allegazione, in assenza del cui assolvimento il giudice può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1 n. 4490 del 20/12/2001, Rv. 220647).

Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE 

3 Nov

Penale : Art. 419 cp Devastazione e saccheggio

Il delitto di devastazione, previsto e punito dall’art. 419 cod. pen., è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che il danno in concreto prodotto sia stato grave, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001, dep. 02/07/2001, Rv. 219899; Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258600). Esso, quindi, si distingue da altre fattispecie di reato poste a tutela del patrimonio precipuamente per la necessità che la condotta comporti una molteplicità indiscriminata di danneggiamenti, dimostrativi di una pericolosità tale da offendere, oltre che il patrimonio, anche e soprattutto l’ordine pubblico. Il buon assetto del vivere civile, cui corrispondono il senso di sicurezza e di tranquillità della collettività, costituisce pertanto il bene giuridico finale tutelato dalla fattispecie di devastazione, che assorbe in sé le offese meno gravi in quanto riferite a beni di minore rilevanza. Questa Corte, proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, ha affermato che «integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso» (Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004, dep. 03/06/2004, Rv. 228133).   Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1191211912del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11912PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore ROCCHI GIACOMO 

3 Nov

Codice della strada : Art. 186 CdS Volume insufficiente

“È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).” (Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016 – dep. 29/09/2016, Cantagalli, Rv. 26777901; Sez. 4, Sentenza n. 6636 del 19/01/2017 Ud. -dep. 13/02/2017- Rv. 269061 e Sez. 4, Sentenza n. 22604 del 04/04/2017 Ud. -dep. 09/05/2017- Rv. 269978, più diffusamente in motivazione). 3. La precisazione circa l’esclusiva rilevanza del messaggio di errore (par. 3.8. dell’allegato al d.m. 22 maggio 1990 196) per escludere la valenza della misurazione intervenuta anche in presenza di insufflazione insufficiente dirime definitivamente le incompatibilità logiche denunciate dal ricorrente e compone ogni diversa precedente interpretazione. snpen2019411697S  Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1169711697del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11697PEN)2019,udienza del 20/12/2018,Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore NARDIN MAURA 

26 Ott

Penale : Art. 605 Sequestro di persona

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278). È sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa sotto il profilo spaziale o temporale, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884). Il reato, quindi, è certamente integrato dalla condotta di chi, come nella specie, costringa con la forza taluno a salire su un’autovettura, trattenendolo a bordo, contro la sua volontà, per un apprezzabile lasso di tempo che può essere anche “breve” (cfr. Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746)    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.5914 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5914PEN), udienza del 14/01/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA 

26 Ott

Penale : Art. 642 cp Fraudolento danneggiamento di beni assicurati

L’indennizzo ed il “vantaggio” indicati dalla norma sono elementi che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico». Pertanto, «l’indennizzo dell’assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall’agente, essendo sufficiente per l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un “vantaggio” – non necessariamente coincidente con l’indennizzo – che discenda direttamente dal contratto di assicurazione» (così Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 33602 del 05/10/2020, La Rosa nonché Sez. 2, n. 11974 del 27/01/2020, Intorre, non massimate). 4.2. La stessa Corte si è anche attenuta al principio in base al quale l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 8170 del 26/02/2020, Bencivenni, non mass.), tale non essendo – ha sostenuto con logica motivazione il giudice di appello – quello che sarebbe conseguito alla liquidazione del danno come indicato nella richiesta rivolta all’assicurazione (“danni agli sportelli sinistri, paraurti, parafango e fanaleria anteriore destra”).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.4873 del 08/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4873PEN), udienza del 20/01/2021, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO 

26 Ott

Armi : Arma clandestina obbligatori i numeri di matricola

La prescrizione, di cui all’art. 11 legge n. 110 del 1975, che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo alla loro identificazione e controllo, impone del resto a chiunque detenga un’arma di sincerarsi dell’esistenza dei segni distintivi il cui difetto è penalmente sanzionato, senza possibilità di invocare l’ignoranza della loro abrasione o cancellazione (Sez. 5 n. 399 del 27/10/1992, depositata il 18/01/1993, Rv. 193178). Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE